Regolamento M.A.S.C.I. Regione Lombardia

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento regionale del MASCI della Lombardia, redatto in attuazione dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 7 del Regolamento di attuazione dello Statuto, definisce gli organismi regionali e le modalità del loro funzionamento.

Art. 2 – Organismi Regionali

Sono organismi della regione:

  • L’Assemblea Regionale;
  • Il Segretario Regionale, ed il Vice-Segretario;
  • L’Assistente Ecclesiastico Regionale;
  • Il Consiglio Regionale;
  • La Segreteria Regionale;
  • Il Centro Documentazione e Studi;
  • Le Pattuglie Regionali;
  • L’Amministratore;
  • I Consiglieri del Segretario Regionale.

Art. 3 – Assemblea Regionale

L’Assemblea Regionale è costituita da tutti gli Adulti Scout in regola con il censimento nelle Comunità della Regione e garantisce l’espressione democratica di tutte le Comunità e l’espressione di tutte le sensibilità presenti in regione.

L’Assemblea Regionale è convocata almeno una volta l’anno, in via ordinaria, dal Segretario Regionale. Può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta del Consiglio Regionale o di almeno un terzo delle Comunità censite, o su richiesta del 15% degli Adulti Scout censiti.

L’Assemblea:

  • nomina il Presidente dell’Assemblea;
  • elegge il Segretario Regionale;
  • elegge la terna dei nominativi tra i quali la Conferenza Episcopale Regionale nominerà l’Assistente Ecclesiastico Regionale;
  • designa le candidature agli incarichi nazionali di cui all’art. 12 dello Statuto,
  • approva e modifica il Regolamento Regionale;
  • individua, sulla base delle indicazioni degli Adulti Scout e dei programmi delle comunità, le linee programmatiche regionali anche in considerazione delle linee programmatiche nazionali;
  • discute ed approva tutti i documenti di interesse regionale;

L’Assemblea Regionale è valida con la presenza in via ordinaria del 15% dei censiti ed in via straordinaria del 35% dei censiti e adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando voti espressi anche le astensioni, su tutti i punti eccetto, l’elezione del Segretario Regionale e della terna di nomi per l’Assistente Ecclesiastico Regionale che saranno eletti tramite votazione individuale diretta presso i seggi costituiti nelle Comunità di appartenenza almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

La consegna, che avviene durante l’assemblea, delle buste contenenti i voti espressi dalle Comunità, deve salvaguardare l’assoluto anonimato dei voti stessi, tramite l’inserimento delle schede nell’urna da parte del Magister.

Lo scrutinio e la proclamazione degli eletti saranno effettuati in Assemblea.

Art. 4 – Segretario Regionale

Ai sensi dell’art. 9b dello Statuto nazionale del MASCI, il Segretario Regionale ha la rappresentanza ufficiale del Movimento a livello regionale, ne coordina le attività nell’ambito delle competenze regionali definite dall’art. 8 del suddetto Statuto, assicura il collegamento tra le Comunità della regione e gli organismi nazionali, dura in carica un triennio ed è rieleggibile solo una seconda volta consecutiva.

Il Segretario Regionale in caso di impedimento viene sostituito dal vice-Segretario, indicato da lui tra i censiti della regione e ratificato dal Consiglio Regionale.

Il Segretario Regionale presiede il Consiglio Regionale e:

  • convoca l’Assemblea Regionale con avviso scritto ai Magister delle Comunità o con e-mail di almeno 60 giorni per l’ ordinaria e di almeno 30 giorni per quella straordinaria;
  • convoca il Consiglio Regionale e redige l’ordine del giorno;
  • convoca la Segreteria Regionale e redige l’ordine del giorno;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Regionale;
  • rappresenta la Regione in Consiglio Nazionale ed adempie gli obblighi previsti dallo Statuto;
  • indica il vice-Segretario, un Referente per ogni Pattuglia, sia essa permanente o temporanea, un Delegato nelle diverse Fondazioni, negli Enti, nelle Organizzazioni ove il Movimento è rappresentato,  l’Amministratore e i due Consiglieri del Segretario Regionale;
  • visita, durante il suo mandato tutte le Comunità della regione;
  • cura i rapporti di rappresentanza esterna del Movimento;
  • comunica al Livello Nazionale il nominativo del Segretario Regionale eletto dall’Assemblea Regionale e dell’Assistente Ecclesiastico Regionale nominato dalla Conferenza Episcopale Lombarda;
  • comunica al Livello Nazionale i nominativi dei delegati della Regione all’Assemblea Nazionale e può provvedere alla loro sostituzione ai sensi dell’art.11 – comma 5 – del Regolamento di attuazione dello Statuto, previi accordi, se possibile, con la Comunità interessata;
  • nel corso dell’Assemblea Regionale svolge una relazione sullo stato generale del Movimento in ambito regionale.

Art. 5 – Assistente Ecclesiastico Regionale

L’Assistente Ecclesiastico Regionale, nominato come sopra specificato, collabora con gli organismi della regione partecipando alle Assemblee Regionali ed alle riunioni del Consiglio Regionale e della Segreteria Regionale.

L’Assistente Ecclesiastico Regionale coordina le attività degli Assistenti di Comunità e collabora con i Referenti delle Pattuglie Regionali.

Art. 6 – Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale, rappresenta in via continuativa le Comunità e tutte le istanze del Movimento a livello regionale ed è costituito da:

  • i Magister delle Comunità o un suo delegato in caso di impedimento, con diritto di parola e voto;
  • il Segretario Regionale;
  • l’Assistente Ecclesiastico Regionale;
  • il Vice-Segretario Regionale.

Possono partecipare alle sedute, con diritto di parola ma non di voto:

  • i Referenti delle Pattuglie Regionali permanenti o temporanee;
  • i Rappresentanti del MASCI regionale c/o le Fondazioni, gli Enti e le Organizzazioni;
  • i Rappresentanti del Centro Studi “G. Cova”;
  • i Consiglieri del Segretario Regionale;
  • gli eventuali Consiglieri Nazionali eletti all’interno della regione;
  • gli Adulti Scout della regione che lo desiderano.

Il Consiglio Regionale ha i seguenti compiti che delibera a maggioranza:

  • provvede, sulla base delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea, ad individuare ed orientare le attività e le iniziative atte alla realizzazione del programma;
  • elegge, su proposta del Segretario Regionale, il Vice-Segretario, un Referente per ogni Pattuglia in essere, sia essa permanente o temporanea, e nelle diverse Fondazioni, negli Enti, nelle Organizzazioni,  l’Amministratore e i due Consiglieri;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Segretario Regionale con l’aiuto dell’Amministratore.

Art. 7 – Segreteria Regionale 

La Segreteria Regionale è formata da:

  • il Segretario Regionale;
  • il Vice-Segretario;
  • l’Assistente Ecclesiastico Regionale;
  • i Consiglieri del Segretario Regionale.

Se convocati, a seconda della necessità, possono essere presenti anche :

  • l’Amministratore regionale;
  • gli Adulti Scout proposti dal Segretario Regionale e ratificati dal Consiglio Regionale in qualità di referenti delle pattuglie permanenti e/o temporanee;
  • gli Adulti Scout proposti dal Segretario Regionale e ratificati dal Consiglio Regionale in qualità di referenti di Enti, Fondazioni e Organizzazioni qualora convocati.

La Segreteria Regionale è convocata dal Segretario Regionale ogni volta che lo ritiene necessario e comunque almeno due volte all’anno.

Le sue funzioni sono di supporto al Segretario Regionale ed in particolare:

  • cura la realizzazione delle varie attività regionali a beneficio delle comunità;
  • tiene i collegamenti con le varie comunità;
  • offre al Segretario Regionale un fattivo confronto ed aiuto concreto nello svolgimento del servizio a favore di tutti gli Adulti Scout censiti in regione.

Art. 8 – Centro Documentazione e Studi “G. Cova”

Il Centro Documentazione e Studi del MASCI della Regione Lombardia ha le seguenti funzioni:

  • custodire la documentazione cartacea, fotografica, cartellonistica, oggettistica prodotta dalle varie comunità nelle loro attività;
  • mantenere rapporti con il Centro Mario Mazza di Genova e, se possibile, anche con gli altri Centri Studi Scout esistenti;
  • promuovere, previa approvazione del Consiglio Regionale, dibattiti, incontri e seminari prendendo spunto dal materiale dell’archivio e dalla rielaborazione dei dati di cui viene in possesso.

Art. 9 – Pattuglie Regionali

Il Consiglio regionale per approfondire e sviluppare alcuni temi individuati e ritenuti importanti, oppure derivanti dalle Linee Programmatiche Regionali  da proporre a tutti i censiti, nonché sostenere le comunità che ne facessero richiesta esplicita, istituisce delle Pattuglie Regionali che possono essere ampliate o ridotti laddove se ne segnali la necessità.

Le Pattuglie Regionali sono di due tipologie: permanenti e temporanee e su nomina del Segretario Regionale e ratificati del Consiglio Regionale, sono rette da un Referente.

Le Pattuglie permanenti trattano temi ed esigenze di rilevanza costante per il Movimento e sono:

  • Amministrazione;
  • Organizzazione e segreteria;
  • Sviluppo e rapporto con altre realtà scout;
  • Natura e vita all’aperto;
  • Animazione ed Educazione permanente;
  • Stampa, Comunicazione e Gestione sito regionale
  • Formazione

Le Pattuglie temporanee si formano allo scopo di realizzare attività/eventi su di un tema specifico. Il loro incarico è limitato nel tempo e si sciolgono automaticamente una volta esaurito lo scopo. Il loro numero varia a seconda delle necessità del momento.

Per far questo ciascun Referente ha la facoltà di raccogliere attorno a sé altri Adulti Scout regolarmente censiti che lo aiutino, per i quali garantisce personalmente di fronte al Consiglio Regionale.

Resta comunque confermato che, a norma dello statuto nazionale (art. 5, punto 2), si adotta il principio di sussidiarietà: tutto ciò che può essere attuato a livello di comunità non va progettato a livello regionale; la regione sussidia ciò che una comunità non riesce a realizzare.

Art. 10 – L’Amministratore

L’Amministratore regionale è nominato dal Consiglio Regionale su indicazione del Segretario Regionale. La durata del suo incarico è triennale ed è rinnovabile.

L’Amministratore regionale è dispensato dal prestare cauzioni.

L’Amministratore regionale:

  • provvede alla gestione dei fondi sociali in conformità dei deliberati e di eventuali autorizzazioni del Consiglio Regionale;
  • predispone ogni anno gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all’approvazione del Consiglio Regionale;
  • provvede alla tenuta dei libri contabili secondo le norme stabilite dalla normativa vigente;
  • è autorizzato a compiere tutte le operazioni occorrenti all’espletamento del suo incarico, compreso aprire e chiudere il conto corrente bancario sul quale opera con la sua firma insieme al segretario regionale.

Art. 11 – Consiglieri del Segretario Regionale

Il Segretario Regionale, se lo ritiene utile, può scegliere due Consiglieri che lo aiutino nella conduzione della regione. La nomina deve essere ratificata dal Consiglio Regionale. La durata dell’Incarico di Consigliere è pari ad un anno rinnovabile per la durata del mandato del Segretario Regionale in carica.

Nulla vieta però che il Segretario Regionale successivo decida di avvalersi di persone già in precedenza coinvolte, se ancora disponibili.

Art. 12 – Volontariato e attività non lucrative di utilità sociale

Il Segretario Regionale rappresenta il Movimento in ambito istituzionale locale (regione, provincia, ecc.) e in tale funzione agisce nelle attività previste, per il volontariato e le attività non lucrative di utilità sociale, dalle disposizioni vigenti (legge 266/91 e normative nazionali, regionali e provinciali successive).

In particolare lo stesso Segretario Regionale, previa autorizzazione del Consiglio Regionale, può provvedere ad iscrivere il MASCI regionale della Lombardia agli appositi albi o registri previsti in ambito regionale e/o provinciale. Allo scopo il Segretario Regionale può stipulare convenzioni nonché svolgere ogni altra attività, operazione, atto, ricorso, appello o contratto a quanto sopra collegato o conseguente, anche per adeguare le forme e l’organizzazione del MASCI regionale della Lombardia alle normative vigenti sul volontariato e le attività non lucrative di utilità sociale.

Art. 13 – Norma transitoria

Il presente Regolamento verrà sottoposto, per ratifica, alla prima Assemblea Regionale ordinaria. Fino alla ratifica con o senza modifiche ed interpretazioni il Regolamento approvato dal Consiglio Regionale in data 14 febbraio 2016, produce gli effetti previsti dallo Statuto Nazionale M.A.S.C.I.